Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 18
- Indennità e rimborso spese
1. Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini (10) ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell’atto. (12)
1.1. Per ogni parere di cui all’articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell’atto. (11)
1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui ai commi 1 e 1.1., (10) tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica. (4)
2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.