Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 12
- Conflitti di attribuzione
1. Il Collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Il conflitto è sollevato avverso atti (8) o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.
3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l’atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Il Collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 7.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.