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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

TITOLO III
- Autonomia
Art. 15
- Funzionamento
1. Il Collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
a) lo svolgimento dei lavori;
b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell’atto;
c) la verbalizzazione delle sedute;
d) la comunicazione delle decisioni;
e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza. (29)

Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 5.

4. Il regolamento interno del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.
Art. 16
- Relazione annuale
1. Il Collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.
Art. 17
- Risorse
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, provvede all’assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del Collegio.
2. Il responsabile della struttura di supporto al Collegio, o il funzionario da lui individuato, è segretario del Collegio stesso e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al funzionamento del Collegio. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.
Art. 18
- Indennità e rimborso spese
1. Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini (10)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell’atto. (12)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

1.1. Per ogni parere di cui all’articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell’atto. (11)

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui ai commi 1 e 1.1., (10)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica. (4)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19 bis
1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 (Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008), sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica all’articolo 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.
2. Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1, decade con l’elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.