Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 5
- Presidente e Vicepresidente
1. Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in tali cariche per trenta mesi (28) e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all’articolo 3.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Collegio.
4. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.