Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28
Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima,
del 28 maggio 2008
Art. 5
- Controlli
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica
, ivi compresa l’assegnazione di incarico al Direttore generale, e (38) Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 5, comma 1.
sui contratti di consulenza.
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.
3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s’intende comunque espresso.
6. La Giunta regionale, nell’ambito della relazione di cui all'articolo
15, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) (18) Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 5.
, riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana spa, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.
7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana spa.
Art. 7
Abrogato