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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 3 ter
Piano della qualità della prestazione organizzativa (16)

Articolo inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 3.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi (32)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 1.

sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 2, (33)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 1.

lettera b).
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A., (34)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3. comma 2.

in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
3. Sviluppo Toscana S.p.A., (35)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 3.

a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi (36)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 3.

raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva (37)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 4.

la relazione sulla qualità della prestazione. (37)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 4.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.