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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 3 bis
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali. Il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. indica, per ciascuna delle attività istituzionali di cui all’articolo 2, il corrispettivo determinato avendo a riferimento i costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle stesse. I corrispettivi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi unitari da corrispondere a Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 2. I costi per lo svolgimento delle attività sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.
2. La Giunta regionale, con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva annualmente:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino elaborato dalla società, corredando la relazione di congruità economica in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
b) gli indirizzi per l'attività e la redazione del relativo piano, la gestione e il controllo di Sviluppo Toscana S.p.A.;
c) le attività per le quali la Regione Toscana intende avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui al comma 2. La convenzione è redatta nel rispetto, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
4. Il piano delle attività è adottato da Sviluppo Toscana S.p.A. e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui si riferisce, contestualmente al bilancio di previsione. La Giunta Regionale approva il piano delle attività nel termine di cui all’articolo 4, comma 2.
5. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
6. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.