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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 2
- Oggetto sociale
1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, e delle aziende sanitarie come individuate dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) (26)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 1.

nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all’Sito esternoarticolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario, ivi compreso il rilascio di garanzie, (27)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 2.

ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici, anche in adempimento alle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); (27)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 2.

d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione e per l’attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell’attrattività localizzativa della Toscana; (28)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 3.

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale, (29)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 4.

nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'Sito esternoarticolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). (14)

Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67, art. 1.

1 bis. Nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A., quale agenzia di sviluppo a supporto della Regione Toscana, sono ricomprese altresì le seguenti attività:
a) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;
b) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;
c) supporto e assistenza informativa alle imprese nell’accesso alle opportunità di ricerca per l’innovazione tecnologica e di finanziamento, nei limiti e con le modalità definite dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), con particolare riferimento al necessario coordinamento con le associazioni di categoria extra agricole che partecipano alle procedure di concertazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
d) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell’ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese, costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
e) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR), di quote di fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, aventi sede nel territorio regionale. (30)

Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 5.

2. La società Sviluppo Toscana spa si avvale del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
2 bis. Sviluppo Toscana S.p.A. può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali “in house providing”, la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo. (31)

Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 6.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.