Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 11
- Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni
1. La dismissione, l’incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.(21)
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell’entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all’articolo 15.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.