Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
CAPO VIII
- Pubblicità dei dati
Art. 23
- Pubblicità dei dati
1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l’elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio regionale.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale (7) pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l’ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente collegati in modo da garantire all’utente agevole consultazione e lettura.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.