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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO VI
Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
Art. 17
- Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l’amministratore unico.
3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
Art. 18
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 18 bis
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.