Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 4
- Adesione ad associazioni esistenti
1. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all’adesione.
2. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonché eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.
4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.