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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

Art. 2
Finalità
1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.