Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
omissis (1)
Art. 19
- Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione
1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. Per i soggetti di cui al comma1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.(4)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.(5)
3 ter. In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3 bis possono cumularsi. (11)
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.