Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 17
- Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l’amministratore unico.
3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.