Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 14
- Esercizio delle prerogative di socio nelle società
1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. (9)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.