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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 8 bis
Osservatorio delle professioni intellettuali (21)

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 8.

1. È istituito, presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato “Osservatorio”.
2. L’Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo.
3. L’Osservatorio relaziona alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla Commissione, con cadenza annuale, indicando l’andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo, così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia di:
a) orientamento dei giovani e offerte formative;
b) strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati;
c) sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l’Osservatorio si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa.
5. Gli obiettivi e le linee di azione dell’Osservatorio sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell’IRPET.
6. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4 è a titolo gratuito.
7. L’Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con l’Osservatorio regionale delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e con l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.