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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 8
Soggetto consortile multidisciplinare
1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
a) servizi di agenzia formativa;
b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) cooperazione con la Regione per l’aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
e) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) promozione delle attività dei professionisti attraverso l’informazione e il sostegno tecnico per i programmi e attività disposti in materia di professioni dall’Unione europea, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ed indiretti. (20)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 7.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l’assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.