Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l'anno 2009.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 6
- Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate(33)
1. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l’identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.
2. Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all’erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
b) all’erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;
c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.
3. Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all’apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.
4. Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 4.700.000,00 (18) per l’annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.