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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 12 bis
1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte.
2. Il progetto di vita, definito in conformità alle disposizioni di cui al Sito esternocapo III del Sito esternod.lgs. 62/2024 , individua:
a) gli attori, le risorse, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati e che sono necessari a favorire la partecipazione della persona, nei diversi ambiti della vita, in condizioni di uguaglianza con gli altri;
b) l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, ivi incluse quelle del terzo settore e della comunità territoriale.
Art. 14
1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza e di disabilità alle prestazioni appropriate indicate rispettivamente nel PAI e nel progetto di vita (32)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi. (2)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 7.

3. Resta salva la facoltà per i soggetti gestori (5)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 28.

di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 6.

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Lettera prima sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 9 .

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Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.