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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
- Norma finanziaria
1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell’articolo 2 dal piano sanitario regionale e dal piano integrato sociale regionale, nonché quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), sono allocate sull’unità previsionale di base (UPB) 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 16 e 17 della presente legge, stimati in euro 43.000,00 per l’anno 2008 ed euro 210.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2008
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 43.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 43.000,00;
Anno 2009
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
Anno 2010
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19
- Norma di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione degli interventi destinati al sostegno delle persone non autosufficienti, disabili e anziane è disciplinata con apposita modifica al piano integrato sociale regionale 2007 – 2010. La proposta di modifica del piano contiene in particolare gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni di cui all’articolo 13, comma 4 e la definizione di termini e modalità per l’assolvimento del debito informativo di cui all’articolo 17, comma 3. Restano fermi gli interventi a favore degli anziani a rischio fragilità previsti dal piano sanitario regionale 2008 – 2010. La proposta di modifica del piano integrato sociale regionale 2007 – 2010 è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle persone non autosufficienti anziane ed entro il 31 dicembre 2009 con riferimento alle persone non autosufficienti disabili minori, adolescenti e adulte.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, si applicano anche alle società della salute già costituite, nelle more dell’adeguamento previsto dall’articolo 142 bis della l.r. 40/2005 . Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il processo di costituzione della società della salute sia in corso, la competente conferenza zonale dei sindaci individua il soggetto pubblico al quale assegnare il fondo sino alla conclusione del processo stesso.
3. L’atto di indirizzo di cui all’articolo 14, comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha applicazione sino alla definizione dei LIVEAS e del loro relativo finanziamento.
4. I comuni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, uniformano i propri regolamenti e le altre disposizioni in materia ai contenuti dell’atto di indirizzo.
Art. 20
- Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;
d) gli esiti dell’applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l’individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall’articolo 10, comma 1, e dall’articolo 12, comma 3;
f) i risultati raggiunti in merito all’incremento del numero delle persone assistite.
Art. 21
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.