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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

CAPO V
- Strumenti a supporto del fondo
Art. 15
- Strumenti di partecipazione
1. La partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti alla valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, disabile e anziana, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso:
a) la commissione per le politiche sociali di cui all’articolo 62 della l.r.41/2005 ;
b) le consulte di zona-distretto delle società della salute, ove costituite.
Art. 16
- Monitoraggio sulla gestione del fondo
1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio sulla gestione del fondo verificando, in particolare:
a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari delle prestazioni;
b) le eventuali difformità nell’applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate nelle zone-distretto;
c) le modalità di gestione integrata del fondo;
d) il soddisfacimento del debito informativo delle zone-distretto verso la Regione.
Art. 17
- Sistema informativo
1. La Giunta regionale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e l’efficace gestione del fondo, attiva, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), un flusso informativo regionale sulla non autosufficienza nell’ambito dei sistemi informativi gestionali territoriali in forma integrata.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, ed in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 41 della l.r. 41/2005 , il debito informativo che deve essere soddisfatto dalle zone-distretto.
3. La Giunta regionale provvede a modificare i criteri di ripartizione del fondo qualora il debito informativo non sia soddisfatto nei tempi e nelle modalità previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.