Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
CAPO IV
- Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo
Art. 9
- Segnalazione del bisogno (20)
1. La procedura per la valutazione del bisogno della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è attivata dall’interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005 , tramite la presentazione di un’istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui all’articolo 10, comma 1, nelle zone-distretto di residenza della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità.
Art. 10
- Il governo dell’accesso(21)
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all’allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM di cui all’articolo 11 o la UVMD di cui all’articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del “case manager”, quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l’attuazione del PAI di cui all’articolo 12 o del progetto di vita di cui all’articolo 12 bis.
Art. 11
- Unità di valutazione multidisciplinare(22)
1. L’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
d) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione. La UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari. La UVM può ascoltare, su richiesta, le persone interessate dalla valutazione o i loro familiari, nonché i soggetti di cui all’
articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33 ), e riceverne memorie scritte.
articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33 ), e riceverne memorie scritte. 3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 27, comma 7 e dall’
articolo 28, comma 7, del d.lgs. 29/2024 .
articolo 28, comma 7, del d.lgs. 29/2024 . 4. La UVM è costituita con atto del direttore di zona di cui all'articolo 10, comma 3, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64.1 della l.r. 40/2005 . Il coordinamento della UVM è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
6. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
c) definisce il PAI di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l'indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAI con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione delle prestazioni contenute nel PAI;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAI e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
7. La partecipazione all’UVM non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 11 bis
Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità(23)
1. L’unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) è un’articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
c) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo;
d) la persona con disabilità;
e) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
f) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. Partecipa alla UVMD anche la persona che facilita l’espressione della volontà e delle scelte della persona con disabilità, di cui all’
articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato.
articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato. 3. Possono partecipare alla UVMD, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta dei componenti dell’UVMD di cui al comma 1, lettere a), b) e f), nonché al comma 4, lettere a) e b), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o il “caregiver” di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o il “caregiver” di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.
a) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 );
articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ); b) ove necessario, (41) un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'
articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge.
articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge. 5. In ogni zona-distretto è costituita una UVMD con atto del direttore di zona di cui all’articolo 10, comma 3. Il coordinamento della UVMD è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVMD stessa scelto fra i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. La UVMD svolge le funzioni previste dal Sito esternocapo III del
d.lgs. 62/2024 e, in particolare:
d.lgs. 62/2024 e, in particolare: a) effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, tenendo conto anche dei desideri e delle aspettative della persona e definisce il profilo di funzionamento;
b) elabora il progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9; (42)
c) effettua il monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi del progetto di vita, della efficacia degli interventi previsti e procede alla rivalutazione dei bisogni e degli obiettivi.
7. La partecipazione alla UVMD non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubbl ica.
Art. 12
- Progetto di assistenza individualizzato (24)
1. Il progetto di assistenza individualizzato (PAI), definito dalla UVM in conformità al
d.lgs 29/2024 , contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona anziana non autosufficiente e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all’articolo 13, comma 2. (25)
d.lgs 29/2024 , contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona anziana non autosufficiente e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all’articolo 13, comma 2. (25)2. Nella elaborazione del PAI (26), la UVM si pone l’obiettivo di una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, o con chi la rappresenta (27) valutando possibili offerte di prestazioni alternative.
3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAI (26) entro il termine di cui all’articolo 11, comma 6 (43), lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAI (26).
Art. 12 bis
Progetto di vita (27)
1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte.
2. Il progetto di vita, definito in conformità alle disposizioni di cui al Sito esternocapo III del
d.lgs. 62/2024 , individua:
d.lgs. 62/2024 , individua: a) gli attori, le risorse, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati e che sono necessari a favorire la partecipazione della persona, nei diversi ambiti della vita, in condizioni di uguaglianza con gli altri;
b) l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, ivi incluse quelle del terzo settore e della comunità territoriale.
Art. 13
Valutazione multidimensionale (28)
1. La valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è finalizzata ad individuare i bisogni (44) ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare. (29)
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) approvata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:
a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;
b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell’umore;
c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano.
Art. 14
- Compartecipazione al costo della prestazione(31)
1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza e di disabilità alle prestazioni appropriate indicate rispettivamente nel PAI e nel progetto di vita (32), sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi. (2)
3. Resta salva la facoltà per i soggetti gestori (5)di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35 , art. 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 7 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



