Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
CAPO III
- Interventi finanziati tramite il fondo
Art. 6
- Programmazione degli interventi
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale indica le procedure di accesso e di presa in carico delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall’articolo 1, comma 2.
Art. 7
- Tipologie delle prestazioni
1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.
2. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all’articolo 12, nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domicilari o per la vita indipendente, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 8
- Destinatari delle prestazioni
1. Sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:
a) sono residenti nel territorio regionale;
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all’articolo 11;
oppure
c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.