Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 9
- Segnalazione del bisogno
1. La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall’interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005 , tramite la presentazione di una istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presìdi di cui al successivo articolo 10, comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.