Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 4
- Concorso finanziario dei comuni
1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo modalità definite dalla Conferenza regionale dei sindaci (6) di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2005 ; tali patti definiscono, in particolare, l’apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.