Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 20
- Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;
d) gli esiti dell’applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l’individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall’articolo 10, comma 1, e dall’articolo 12, comma 3;
f) i risultati raggiunti in merito all’incremento del numero delle persone assistite.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.