Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 18
- Norma finanziaria
1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell’articolo 2 dal piano sanitario regionale e dal piano integrato sociale regionale, nonché quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), sono allocate sull’unità previsionale di base (UPB) 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 16 e 17 della presente legge, stimati in euro 43.000,00 per l’anno 2008 ed euro 210.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2008
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 43.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 43.000,00;
Anno 2009
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
Anno 2010
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 210.000,00;
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.