Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 11
- Unità di valutazione multidisciplinare
1. L’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un’articolazione operativa della zona-distretto ed è composta da:
a) un medico di distretto;
b) un assistente sociale;
c) un infermiere professionale.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM può ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte.
3. La UVM è costituita con atto del responsabile di zona di cui all’articolo 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall’articolo 64 della l.r. 40/2005 . Il coordinamento della UVM è assegnato dal responsabile di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
4. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
5. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
c) definisce il PAP di cui all’articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l’indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell’istanza di cui all’articolo 9 il tempo massimo per l’erogazione della prestazione;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.