Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008
CAPO II
- Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008
Art. 9
- Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 (2)
Abrogato.
Art. 10
- Modifica all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61, è sostituito dal seguente:
“
4. Il Consiglio regionale designa i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.
”.Art. 11
- Modifica all’articolo 4 della l.r. 91/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
“
2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato.
”.Art. 12
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 65/1997 (3)
Abrogato.
Art. 13
- Modifica all’articolo 5 della l.r. 65/1997 (3)
Abrogato.
Art. 14
- Modifica all’articolo 8 della l.r. 65/1997 (3)
Abrogato.
Art. 15
- Modifica all’articolo 34 della l.r. 65/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 65/1997, dopo le parole: “
art. 4
” sono inserite le seguenti: “dell’art. 4 bis
”.Art. 16
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993
1. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), è sostituito dal seguente:
“
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa.
”.2. Al comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: “
La decadenza è pronunciata
” sono sostituite dalle seguenti: “La revoca è pronunciata
”.Art. 17
- Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/1994 (3)
Abrogato.
Art. 18
- Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
”Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/1995
1. L’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 - Amministratore
1. L’Amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con competenze nel settore agricolo, commerciale e finanziario.
2. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell' articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all' amministratore dell'Azienda o a soggetti dallo stesso proposti.
3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.
”.Art. 20
- Modifica all’articolo 5 della l.r. 83/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 83/1995 le parole: “
E’ tenuto ad attuare le direttive del Consiglio regionale e gli indirizzi della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “E’ tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo
”.Art. 21
- Modifica all’articolo 7 della l.r. 83/1995
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 83/1995 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi.
”.Art. 22
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 83/1995
1. La rubrica dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 è sostituita dalla seguente: “
Comitato consultivo
”.2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
“
2. Il Comitato consultivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne individua il presidente, ed è composto da sei membri, tre dei quali designati rispettivamente dal Comune di Grosseto, dalla Provincia di Grosseto e dall'Ente Parco della Maremma. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.
”.3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 le parole: “
La Presidenza del Comitato consultivo è affidata dal Consiglio regionale
” sono soppresse.Art. 23
- Modifica all’articolo 14 della l.r. 83/1995
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
“
3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi.
”.Art. 24
- Modifiche all’articolo 100 della l.r. 28/2005 (4)
Abrogato.
Art. 25
- Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999 (1)
Abrogato.
Art. 26
- Modifica all’articolo 4 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), le parole: “
è nominata dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti:“ è nominata dal Presidente della Giunta regionale
”.Art. 27
- Modifica all’articolo 11 della l.r. 39/2001
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate), le parole: “
a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità
” sono sostituite dalle seguenti: “a cura del Presidente della Giunta regionale
”.Art. 28
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e farmacisti), le parole: “
La Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente della Giunta regionale
”.2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “
deliberazione della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
” e le parole: “sono nominati dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “sono nominati dal Presidente della Giunta regionale
”.Art. 29
- Modifica all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
“
4 bis. Alla nomina della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale.
”Art. 30
- Modifica all’articolo 81 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione di candidatura, oltre che dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, del Consiglio sanitario regionale.
”Art. 31
- Modifica all’articolo 82 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 40/2005 le parole: “
strumentale e funzionale della Regione
Toscana
,” sono sostituite dalle seguenti: “di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale,
”. Art. 32
- Modifica all’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell'articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della conferenza
permanente per la programmazione socio-sanitaria.
”.Art. 33
- Modifica all’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005
1. Il comma 4 dell'articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. Entro i novanta giorni successivi si provvede alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1.
”.Art. 34
- Modifica all’articolo 1 della l.r. 59/1996
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è sostituito dal seguente:
“
2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell’articolo 2
.”.Art. 35
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che ha nominato i membri di cui alla lettera b) del comma 1.
”.3. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui alla lettera b) del comma 1.
”.Art. 36
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale stessa, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione dei programmi di attività.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente ed è preceduto da formale diffida,
deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
”.3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 le parole: “
pronunziata dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “pronunziata dal Presidente della Giunta regionale
”.Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.