Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2008
1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente: “
Finalità e ambito di applicazione
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
“
1 bis. La presente legge non si applica:
a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;
b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai commissari nominati dalla Regione.
”.Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.