Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
CAPO II
- Elementi formali delle fonti normative
Art. 17
- Formula di promulgazione delle leggi
1.La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
(testo della legge)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.”
Art. 18
- Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti(4)
1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di “regolamento”.
2. L’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
3. L’emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l’articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge. (6)
Art. 19
- Numerazione delle leggi e dei regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un’unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da “/R”.
3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.
4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all’entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l’ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.