Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 9 bis
Clausola di neutralità finanziaria(11)
1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato “Clausola di neutralità finanziaria” e collocato in fine dell’articolato, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.