Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 19
- Numerazione delle leggi e dei regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un’unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da “/R”.
3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.
4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all’entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l’ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.