Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 12
- Testi unici
1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformità alle disposizioni dell’articolo 44 dello Statuto.
2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.