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Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla Sito esternolegge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Art. 2
- Funzioni delle province
1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE), nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;
b) sospensione e revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 8 e 9;
c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.(1)

Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 1

Art. 3
- Obblighi di comunicazione delle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. (2)

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 2.

2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus è comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 4
- Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992(3)

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 3.

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima l.r. 67/1993.
Art. 5
- Registro regionale
1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003. (4)

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 4.

1 bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2.(5)

Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 4.

2. Le province, nel rispetto degli standard tecnologici e informativi regionali, inviano ogni centottanta giorni alla Regione l’elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Art. 6
- Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche
1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione.
2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell’ente medesimo.
Art. 7
- Regime di contabilità
1. Le imprese esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente che svolgono altresì servizio di trasporto pubblico locale sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.
Art. 8
- Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente quando l’impresa commette nel corso di un anno:
a) violazione dell’Sito esternoarticolo 179, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;
b) violazione dell’Sito esternoarticolo 6 della l. 218/2003 : la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;
c) violazione dell’articolo 3 comma 1 della presente legge: la sospensione è stabilita in misura pari ad un terzo dei giorni di ritardo con cui viene effettuata la comunicazione della variazione. Oltre i trenta giorni di ritardo la sospensione è stabilita nella misura fissa di venti giorni.
2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comunicate dall’autorità che le ha accertate alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 9
- Revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi:
a) qualora l’impresa a cui sia stata sospesa l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente;
b) qualora l’impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione comminati ai sensi dell’articolo 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni.
2. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), è comunicata dall’autorità che la ha accertata alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
3. La revoca dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno a decorrere dalla data della revoca.
Art. 10
1. Entro Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all’articolo 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.
Art. 11
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente;
b) le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al Sito esternod.lgs. 395/2000 ;
c) le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.