Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008
Art. 9
- Revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi:
a) qualora l’impresa a cui sia stata sospesa l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente;
b) qualora l’impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione comminati ai sensi dell’articolo 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni.
2. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), è comunicata dall’autorità che la ha accertata alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
3. La revoca dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno a decorrere dalla data della revoca.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.