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Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 6
- Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche
1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione.
2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell’ente medesimo.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.