Menù di navigazione

Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 4
- Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992(3)

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 3.

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima l.r. 67/1993.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.