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Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 3
- Obblighi di comunicazione delle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. (2)

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 2.

2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus è comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.