Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 15
- Relazioni al Consiglio regionale(10)
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.