Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
CAPO IV
- Partecipazione a società
Art. 9
- Partecipazione a società esistenti
1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32,
della l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (19) nei quali è individuata l’entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
- Costituzione di società nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32
della l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (20) nei quali è individuata l’ entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.

2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.
Art. 11
- Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni
1. La dismissione, l’incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.(21)
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell’entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all’articolo 15.
Art. 12
- Scelta dei soci
1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all’articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all’articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.