Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
CAPO III
- Partecipazione a fondazioni
Art. 7
- Adesione a fondazioni esistenti
1. L’adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (17) nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.
Art. 8
- Costituzione di fondazioni nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (18) nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.