Menù di navigazione

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO II
- Partecipazione ad associazioni
Art. 4
- Adesione ad associazioni esistenti
1. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all’adesione.
2. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonché eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.
4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.
Art. 5
- Costituzione di associazioni nuove
1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), (15)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell’associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell’associazione.
Art. 6
- Recesso
1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all’articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015. (16)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.