Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 9
- Partecipazione a società esistenti
1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32,
della l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (19) nei quali è individuata l’entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.

Note del Redattore:
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