Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 6
- Recesso
1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all’articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015. (16)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.