Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 22
- Emolumenti
1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.