Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 20
- Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali
1 . Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.
3 . Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell’indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.