Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, attraverso l’istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità), al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”), nonché da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali di cui all’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane). (3)

2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di “strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”, di seguito indicate come “strade”.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.