Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 9
- Regolamento di attuazione(2)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento della strada;
b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell’articolo 2, necessari per l’istanza di riconoscimento;
c) le modalità per l’esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento della strada;
d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 5, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica delle strade.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.